TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disposizioni Generali
Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) è redatto in conformità a quanto previsto dalla Statuto dell’Associazione.
Art. 2
Sede
Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale dell’associazione DOCLIS, la variazione potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e rettificata dall’Assemblea dei soci. Una o più sedi operative possono essere istituite con delibera del CDN.
La sede operativa dell’Associazione DOCLIS è sita presso il domicilio/la residenza del Presidente Nazionale pro tempore.
Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede, la variazione sul presente Regolamento non richiederà alcuna votazione non trattandosi di un emendamento dello stesso.
Art. 3
Approvazione, modifiche ed integrazioni
Il Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci.
Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento possono essere proposte da qualsiasi socio, previa raccolta di un numero di adesioni pari al 20% + 1 dei soci iscritti, il quale è tenuto ad inviarne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.
Quest’ultimo, acquisito il preventivo e facoltativo parere dell’Organo di Controllo (Collegio dei Probiviri), se costituito, sottopone la richiesta di modifica o integrazione alla prima adunanza utile dell’Assemblea Nazionale.
Le modifiche al Regolamento apportate ai sensi del comma precedente sono valide ed impegnative per il socio dalla data della delibera di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo trasmette prontamente, a mezzo mail, il nuovo testo del Regolamento ad ogni socio al quale viene riconosciuto, nei quindici giorni successivi, il diritto di recesso dall’Associazione, nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento stesso, qualora non ritenesse di accettare le modifiche regolamentari. Trascorso tale termine le modifiche al Regolamento si danno per accettate.
Art. 3 bis
Accettazione dello Statuto e del Regolamento
Il Regolamento, unitamente allo Statuto, disciplina la vita associativa dell’Associazione DOCLIS ed i rapporti fra i soci.
Ogni socio, al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione è tenuto a prendere visione dello Statuto, del Regolamento, del Codice di Etica Professionale e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione, e dichiarare l’integrale accettazione di tali documenti.
In caso di eventuale discordanza tra le disposizioni dello Statuto e quelle riportate nel presente Regolamento, prevalgono le disposizione dello Statuto dell’Associazione.
TITOLO II
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4
Scopo dell’Associazione
Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela della professione del docente, nel rispetto sia delle norme vigenti che di riferimento del settore oltre al rispetto delle verifiche sulla qualità eseguite dall’Ente Terzo o da società terze incaricate, al bisogno, dal Consiglio Direttivo.
L’associazione DOCLIS intende porre in essere ogni opportuna azione nei confronti dei propri soci affinché, mediante il continuo, costante aggiornamento e miglioramento del livello professionale, possa mantenere ed accrescere la qualità dei servizi offerti e tutelati.
L’Associazione DOCLIS intende poi porre in essere ogni opportuna iniziativa nei confronti di Enti Pubblici, utenza, associazioni e professionisti per la promozione della professione.
Per deontologia professionale si rimanda al documento “Codice Etico”
TITOLO III
I soci
Art. 5
Qualità dei soci
Possono far parte di Associazione DOCLIS tutte le persone fisiche che:
- esercitano la professione di docenti, insegnanti, educatori, formatori e tutti gli altri ruoli che operano nell’ambito professionale utilizzando la LIS.
- hanno ottenuto esito favorevole dalle prove di ammissione secondo le procedure definite dalla Commissione Esaminatrice, come previsto dal documento “Regolamento Ammissioni’’ in allegato.
- affermano di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione e di essere in grado di realizzarne i fini, di accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, il Regolamento Interno, il Codice Etico, e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 dello Statuto.
I soci si distinguono in tre categorie:
Soci junior
I soci junior hanno tutti i diritti e doveri dei soci ordinari tranne che per presentazione della candidatura per il consiglio direttivo, e non potranno essere membri della Commissione Esaminatrice Nazionale.
Per il mantenimento del proprio status, i soci junior sono tenuti, oltre al pagamento della quota sociale, a seguire i propri doveri di aggiornamento e di formazione professionale, descritti nello statuto e nel Regolamento Ammissioni.
Alla fine del periodo di apprendistato, (da cui la durata é determinata dall’art.1 del Regolamento Ammissioni), il socio previa disposizione della commissione valutatrice, e riuscito al completamento del percorso passerà a socio ordinario.
In caso contrario, c'è il rischio di passaggio a socio junior con le limitazioni previste nel articolo comma 1 del Regolamento Ammissioni .
Soci ordinari
Per il mantenimento del proprio status, i soci ordinari sono tenuti, oltre al pagamento della quota sociale, a seguire i propri doveri di aggiornamento e di formazione professionale, descritti nello Statuto e regolati dal Regolamento Ammissioni.
Soci onorari
Su decisione di CDN si prevede di nominare una persona fisica, appartenente alla comunità Sorda e segnante, come socio onorario in base ai requisiti qui descritti:
1. aver dato un contributo determinante alla crescita di tutto il corpo docente, degli scopi prefissati della stessa associazione o simili;
2. aver contributo moralmente o materialmente o entrambi i casi, alla causa dell’associazione stessa;
3. oltre ai punti 1 e 2 sopra descritti a discrezione del CDN possono essere aggiunti altri criteri di valutazione.
Successivamente, il CDN dovrà informare la nomina all’assemblea per poi procedere alla comunicazione alla persona interessata.
Il CDN potrà nominare un massimo di 3 soci onorari per ogni durata legale del consiglio stesso.Il socio onorario avrà un ruolo puramente rappresentativo cui non sarà assegnato nessun potere decisionale e legislativo.
Il socio onorario avrà il diritto e il dovere di presentarsi alle assemblee e ai congressi nei quali avrà il ruolo puramente consultivo.
I soci onorari sono esenti dal dovere del versamento della quota associativa annuale.
Il CDN può nominare come socio onorario anche uno dei soci ordinari: in tal caso il socio perderà la qualifica di socio ordinario in favore di quella onoraria.
I soci onorari hanno il diritto rifiutare la nomina e se già nominato ha il diritto di presentare dimissioni volontarie.
Art. 6
Modalità di iscrizione
Le domande di ammissione all’Associazione DOCLIS, redatte su apposito modulo fornito dall’associazione, devono essere debitamente corredate dai seguenti documenti:
1. documenti previsti negli articoli 3 e 8 del Regolamento ammissioni;
2. dichiarazione di presa visione dello Statuto, del Regolamento, del Codice di Etica Professionale e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione, e di integrale accettazione delle norme ivi contenute;
3. dichiarazione liberatoria di privacy.
Le domande di ammissione, unitamente alla documentazione, devono essere depositate presso la sede dell’Associazione DOCLIS oppure trasmesse a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’avvio dell’iter per la commissione valutatrice, l’integrazione dei documenti di cui sopra.
Le domande verranno trasmesse alla commissione di valutazione che avvierà l’iter previsto dal Regolamento Ammissioni nell’art. 9.
Qualora sussistano ragioni di urgenza che comportino la necessità di iscrizione del/i soci/o in tempi più rapidi rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo è legittimato ad avviare la procedura della commissione valutatrice anche in via straordinaria. Il Presidente, raccolto il parere positivo della Commissione Esaminatrice Nazionale, dispone l’iscrizione del socio, con successiva ratifica di tale decisione al primo Consiglio Direttivo utile.
Art. 6 bis
Adempimenti conseguenti all’iscrizione
L’aspirante socio che chiede l’ammissione all’Associazione DOCLIS deve sostenere un esame di valutazione regolamentata nel presente Regolamento sotto l’apposito Titolo VI “Commissione Esaminatrice Nazionale” per verificare la presenza dei requisiti minimi, nel termine di mesi sei dalla presentazione della domanda, secondo quanto al riguardo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Esaurita la fase della valutazione, il Consiglio Direttivo in base alle sue risultanze delibera l’ammissione all’Associazione DOCLIS oppure la non accoglibilità della domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo pu prorogare i termini di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
Obblighi dei soci
Ogni socio è tenuto a partecipare alla vita associativa, sostenere gli scopi dell’Associazione ed uniformarsi alle prescrizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice di Etica Professionale e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione ed alle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Ogni socio è tenuto a fornire su semplice richiesta del Consiglio Direttivo, le informazioni o i dati ritenuti necessari o utili ai fini del raggiungimento dello scopo dell’Associazione. In considerazione del carattere personale del rapporto associativo, ogni modifica dei dati personali o dei titoli conseguiti deve essere prontamente comunicata all’Associazione.
Tutti i documenti riguardanti i possessi di requisiti, l’aggiornamento e il loro limite di validità saranno emessi elettronicamente e sarà cura dei soci conservarli.
I soci si impegnano a partecipare alle sedute dell’Assemblea Nazionale ed agli eventi formativi promossi dall’Associazione DOCLIS.
Ogni socio si impegna ad utilizzare e divulgare il logo ed i segni distintivi dell’Associazione.
Il socio deve provvedere al versamento della quota annuale di iscrizione.
Art. 8
Perdità di qualità di socio
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 comma 3 dello statuto:
- L'esclusione pu essere deliberata nei confronti del socio che abbia agito in contrasto con gli interessi dell'associazione e con gli scopi da essa perseguiti.
L’espulsione per gravi motivi viene pronunciata dal CDN contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa nei confronti del socio la cui condotta possa pregiudicare il buon nome dei docenti LIS sotto il profilo dell'etica professionale e in caso di gravi violazioni del codice deontologico.
L’espulsione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. In ogni caso, il Presidente e i membri del CDN, prima di essere espulsi, dovranno essere rimossi dalle loro cariche, cioè sfiduciati dall'Assemblea straordinaria. L'esclusione e l'espulsione vengono decise dal CDN, anche su proposta dell’Assemblea Nazionale e sentito l’Organo di controllo previsto nell’art. 13 dello Statuto. Contro l'esclusione e l'espulsione è sempre possibile presentare ricorso all'Organo di Controllo, entro due mesi dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.
- il socio dimissionario deve inviare al Consiglio Direttivo Nazionale lettera di dimissioni datata esottoscritta (anche per e-mail). Contestualmente perde la propria qualità di socio. Le dimissioni volontarie non esonerano il socio dal pagamento delle quote associative o degli altri contributi maturati prima della presentazione delle dimissioni. È ritenuto decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento.
Il socio decaduto può essere riammesso, per osservando le formalità di cui al regolamento nazionale e previo pagamento degli arretrati;
- il socio che si è reso moroso viene dichiarato decaduto a far data dal 31 Marzo dell'anno di riferimento. Il socio decaduto pu essere riammesso, solo per valido e comprovato motivo, con delibera del CDN.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9
Il Congresso Nazionale
ll Congresso Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce, in presenza e/o a distanza, per il rinnovo delle cariche sociali ogni quattro anni. Il Congresso Nazionale detta le linee guida dell’Associazione per il quadriennio.
Il Congresso, nel corso del quale hanno luogo le elezioni delle cariche sociali, si svolge preferibilmente nella città sede della Presidenza Nazionale.L’avviso di convocazione del Congresso Nazionale Ordinario viene inviato tramite posta elettronica a tutti i soci almeno 45 gg. prima della data prevista per la riunione, del rispetto dei termini fa fede la data di invio dell'e-mail, e pubblicato sul sito web dell’associazione.
Le medesime modalità, nei termini previsti, si applicano nei casi di urgenza in cui si debba indire un Congresso Nazionale Straordinario. Il Congresso nazionale Straordinario pu essere invocato:
- dal CDN in seguito ad un urgente necessità di modifica dello statuto;
- da proposta di almeno due terzi dei soci firmatari in essere;
In caso di ricezione di proposta di convocazione del Congresso da parte dei soci tramite posta raccomandata di ricevuta o tramite PEC, il CDN dovrà provvedere alla redazione dell’ordine del giorno e trasmettere la notifica di convocazione del congresso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
- dalla necessità di ricoprire uno o più posti vacanti delle cariche direttive previste dallo statuto.
Art. 10
Votazioni
Nel corso del Congresso Ordinario e Straordinario sia in presenza che a distanza, le votazioni avvengono per scrutinio segreto. Il voto pu essere espresso personalmente o per delega. Un associato non pu detenere più di due deleghe.
Art. 11
Elettorato Attivo
Sono elettori tutti i soci in regola con le quote sociali e che non abbiano subito sanzioni disciplinari gravi nei due anni precedenti come da articolo 7 del presente Statuto.
Come stabilito, i soci onorari non hanno diritto di voto ma possono partecipare in forma consultiva.
Art. 12
Elettorato Passivo
Sono eleggibili al Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali con almeno 2 anni di appartenenza all’associazione e che abbiano presentato la loro candidatura nei tempi previsti.
Non possono essere eletti i soci ordinari che, pur in regola con il pagamento delle quote sociali, contro cui siano state erogate sanzioni disciplinari gravi nei due anni precedenti.
Art. 13
Rappresentanza al Congresso
Le deleghe redatte su apposito documento previsto dalle direttive vigenti dovranno essere conferite tramite e-mail al Consiglio Direttivo, datate e sottoscritte. Chi è portatore di deleghe, all’atto della votazione, dovrà accertarsi che il Segretario della Commissione Elettorale prenda nota del numero delle schede consegnate pari al numero delle deleghe.
Sarà cura del socio delegante completare il modulo precompilato scaricabile dal sito dell’associazione e allegare ogni documento richiesto dallo stesso modulo e consegnarlo al socio delegatario.Sarà responsabilità del commissione elettorale verificare, validare e/o respingere il diritto di voto tramite delega.
La non validazione della delega potrà essere dovuta alla:
1. mancanza di completezza delle informazioni richieste dal modulo stesso;
2. dalla verifica che il delegatario abbia già ottenuto due deleghe a suo nome.
Art. 14
Candidature
Entro 45 giorni prima della data del Congresso, il Presidente Nazionale uscente, contestualmente all’avviso di convocazione del Congresso Nazionale Ordinario dichiara aperti i termini per la presentazione delle liste separate di candidature per il presidente e per i consiglieri, e comunicherà, su indicazione del CDN, il numero dei membri del successivo CDN, composta dal presidente e da consiglieri, cui numero potrà variare da 2, 4 o 6 membri.
Le candidature devono pervenire tramite PEC o posta raccomandata o e-mail ordinaria all’indirizzo ufficiale della Presidenza Nazionale entro e non oltre 15 giorni prima della data prefissata del Congresso. In caso di invio tramite e-mail ordinaria è necessario che la comunicazione sia accompagnata da conferma di ricezione. Le candidature devono inoltre contenere la specifica della carica sociale per cui il soggetto si intende candidarsi.
Entro 5 giorni dalla data prefissata del Congresso, il Presidente Nazionale uscente invia, a mezzo e-mail, un fac-simile di schede elettorali con i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
In caso di carica vacante e nell’eventualità di non poterla sostituire con il primo dei non eletti disponibile alla precedente votazione, sarà necessario indire un Congresso Nazionale Straordinario ed inviare le candidature per la posizione decaduta nella finestra tra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla data prefissata della convocazione.
Art. 15
Validità del Congresso
All’inizio della riunione, il Presidente Nazionale uscente, o in sua assenza il Vicepresidente Nazionale o in assenza di entrambi il membro del Consiglio Direttivo più anziano, dichiara aperti i lavori del Congresso.
I convenuti approvano, per alzata di mano, la nomina della Commissione Elettorale da parte del Presidente Nazionale uscente o chi per lui.
La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) soci che non si siano candidati: al suo interno sceglie il Presidente, il Segretario a cui compete la redazione del verbale del Congresso e gli scrutatori.
La Commissione Elettorale, insediatasi, provvede a registrare le presenze e le deleghe e a confrontarle con l’elenco degli elettori predisposto dal Tesoriere Nazionale.
Il socio che, pur essendo in regola con il pagamento della quota, non è presente in elenco, pu esservi iscritto se è in grado di produrre prova dell’avvenuto pagamento.
Al termine della registrazione, la Commissione Elettorale, procederà alla verifica del quorum.
Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice degli Associati che hanno diritto al voto. Qualora non possa validamente riunirsi per mancanza del numero legale, trascorso un giorno, il Congresso si riunisce validamente, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.Il presidente o i membri del CDN incaricati , provvederanno alla dimostrazione della relazione morale e finanziaria e relativi interventi relativi.
Il Presidente Nazionale dichiara aperte le operazioni di voto che dovranno concludersi entro il termine della giornata.
La suddetta procedura è identica anche per il Congresso Nazionale Straordinario.
Art. 16
Operazione di voto
La Commissione Elettorale procede alla chiamata dei votanti. Ciascuno ritira le schede firmate dal Presidente della Commissione Elettorale, esprime il voto e la mette nell’urna.
Esaurite le operazioni di votazione si procede allo spoglio delle schede e si stila la graduatoria dei voti ottenuti da ciascun candidato per ogni carica sociale.In base alla graduatoria il Presidente Nazionale uscente o chi per esso, proclama gli eletti (nel numero previsto da quanto deliberato dal Consiglio Direttivo uscente su mandato dell’Assemblea Nazionale) per il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
Di tutte le operazioni di voto il Segretario della Commissione Elettorale deve redigere il verbale.Nella prima riunione del CDN successiva al Congresso Nazionale si procederà all’assegnazione dei incarichi di Vicepresidente, del tesoriere e alla suddivisione delle aree di competenza per ciascuno dei membri del CDN.
Art. 17
Preferenze
Ciascun elettore pu esprimere una preferenza per il Presidente Nazionale e fino al numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo.In caso di deleghe, che non possono superare il numero di due per ogni associato, all’elettore sono consegnate un numero pari di schede elettorali per ogni carica sociale.
Art. 18
Cessazione delle cariche sociali
La cessazione del mandato pu avvenire:
- per decadenza, qualora non si partecipi alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificati motivi;
- per dimissioni;
- per perdita dello status di associato come previsto dall’Art. 7 dello Statuto.
In caso di decadenza, revoca, dimissioni, perdita dello status di associato, subentra il primo dei non eletti alla carica.
Qualora un organo elettivo non sia in grado di funzionare per mancanza di sostituto, il CDN indirà le elezioni per lo stesso che si terranno trascorsi almeno 20 giorni a partire dalla data di ufficializzazione della comunicazione al CDN.
Il membro dimissionario mantiene le funzioni fino all’avvenuta elezione del sostituto.
Art. 19
Congresso Nazionale Straordinario
Il Congresso Nazionale Straordinario delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sulle modifiche del Regolamento;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- su quanto altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo;
- sull’elezione del membro cessato di cui all’art. 22 nel caso non sia presente il primo dei non eletti.
Art. 20
Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente sono attribuiti i poteri conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, oltre a quanto espressamente conferito dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, cura i rapporti con terzi ed assume le decisioni urgenti ed indefettibili salvo informare l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo.
Sottoscrive i contratti per cui è autorizzato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Nazionale.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, ovvero in caso di apposita delega, il suo ufficio è svolto dal Vicepresidente.
Il Presidente, nell’espletamento del proprio mandato, pu farsi coadiuvare da tecnici o professionisti per l’occasione nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente decadono dalla carica qualora si trovino nelle condizioni analoghe a quelle di cui all’art. 7 dello Statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo al termine della procedura prevista dal Regolamento per l’esclusione del socio.
Il Presidente nazionale presiede tutte le riunioni istituzionali ed è membro di diritto di tutte le Commissioni e/o Comitati.
Quale rappresentante dell'associazione prende parte a qualsiasi incontro o attività cui l'associazione sia invitata a partecipare.
I rapporti interassociativi sono riservati al Presidente nazionale, eventualmente coadiuvato dai referenti delle Commissioni nazionali, o ai suoi delegati nell'ambito della delega loro conferita.
Per compiti specifici il Presidente, con delibera del CDN, pu nominare suoi rappresentanti personali cui conferisce delega, temporanea o permanente a seconda dei casi.Le deleghe temporanee sono conferite per iscritto dal Presidente nazionale a un rappresentante personale ad hoc designato. La delega rimane valida fino al totale espletamento del compito assegnato.
Le deleghe permanenti si riferiscono a compiti e ambiti specifici e consentono al delegato una certa libertà nello svolgimento dell'incarico, tuttavia il delegato deve tenere costantemente informata la Presidenza nazionale di ogni attività, deve fornire l'elenco aggiornato delle persone con cui è in contatto specificando nomi, qualifiche e indirizzi.
Il Presidente nazionale pu revocare in qualsiasi momento il mandato, qualora l'operato del delegato non sia conforme a quanto previsto dall'incarico.
Tutta la corrispondenza in partenza deve riportare la dicitura "per il Presidente nazionale" e quindi nome e carica per delega di chi firma, e contestualmente deve essere inviata in copia al Presidente nazionale; tutti i contatti con le Istituzioni sono tenuti dal Presidente nazionale; qualsiasi invito a manifestazioni o altri incontri deve essere intestato ed inviato alla Presidenza nazionale che provvederà alle necessarie autorizzazioni, la partecipazione ufficiale dell'associazione è strettamente subordinata alla disponibilità di fondi.
Art. 21
Il Tesoriere Nazionale
Deve dare notizia sulla situazione economico-finanziaria e redigere i Bilanci: Consuntivo e Preventivo, e la relazione ad essi relativa per la riunione del CDN che deve discuterne. Dalla relazione devono risultare le giacenze dei conti correnti e la situazione dei debiti verso terzi tempo per tempo stipulati dall'associazione, i criteri di valutazione degli accantonamenti , i dati relativi al tesseramento, gli interessi passivi, le spese di studio, i viaggi, la pubblicità, i rapporti con le altre associazioni, sempre con riferimento ai dati ed elementi del precedente esercizio.Il Tesoriere deposita i fondi dell’Associazione presso un istituto di credito o un c.c. postale approvato dal Consiglio Direttivo e ha potere di firma congiunta con il Presidente Nazionale. Provvede inoltre alla regolare tenuta degli elenchi degli Associati aggiornati sulla base dei versamenti delle quote sociali e alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all’Art. 5 dello Statuto.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente nella data, nel luogo e nell’orario scelto dallo stesso e secondo le modalità contenute nell’art. 12 dello Statuto. Su proposta del Presidente e previa delibera del CDN può essere disposta una serie prefissata di adunanze del ConsiglioDirettivo.
Oltre che su impulso del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato su iniziativa di almeno 2/3 dei suoi componenti. In tal caso è necessario inviare la richiesta di convocazione debitamente sottoscritta, a mezzo di lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) presso la sede dell’Associazione, con espressamente evidenziato, a pena di nullità, l’ordine del giorno degli argomenti da discutere. Il Presidente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento fissa luogo, data ed ora dell’adunanza del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente, il Vicepresidente e i soci eletti dal Congresso, di cui al primo comma dell’art. 10 dello Statuto; possono tuttavia partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, anche il referente della Commissione Esaminatrice Nazionale, i Responsabili delle Commissioni eventualmente istituite e membri esterni la cui presenza sia ritenuta utile o solo opportuna.
Al Consiglio Direttivo competono i ruoli e le funzioni elencati negli articoli 3, 4 e 12 dello Statuto, oltre ai compiti ed alle funzioni delegate dal Congresso.
Inoltre è di competenza del Consiglio Direttivo stilare ogni anno la lista dei membri della Commissione Esaminatrice Nazionale da presentare alla sua conferma e/o modifica all’Assemblea Nazionale come previsto dall’articolo 32 del presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo vigila sull’osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari da parte di tutti i soci, effettua i controlli che ritiene opportuno delegando, se ritenuto utile, anche a terzi e pu chiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti ed informazioni ai soci.
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio Direttivo possono essere riconosciuti dallo stesso Consiglio Direttivo i rimborsi delle spese affrontate per l’esecuzione del mandato. È in ogni caso previsto il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle Assemblee Nazionali ed ai Congressi. E’ facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere Nazionale e stante la disponibilità finanziaria, di deliberare l’ammontare o la rinuncia del gettone di presenza dei membri stessi, della Commissione Esaminatrice Nazionale e dell’ Organo di Controllo, se presente.
All’ultima riunione di ogni anno il Consiglio Direttivo delibera sull'ammontare della quota associativa per l’anno successivo. E’ facoltà del Consiglio Direttivo concedere la possibilità di usufruire del pagamento del 50% in caso di nuove iscrizioni entro giugno.
All’ultima riunione utile del mandato, il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare sul numero dei membri previsti per il successivo Congresso Nazionale.
Art. 23
Organo di Controllo (da sistemare secondo quanto previsto in statuto)
Ove previsto, all’Organo di Controllo, oltre all’esame e decisione di cui all’art. 13 dello Statuto, viene affidata la risoluzione di ogni controversia sorta fra l’Associazione e i soci così come fra i soci stessi e comunque ogni controversia dovesse insorgere circa l’applicazione e interpretazione dello Statuto e del presente Regolamento.
Luogo, data ed ora delle sedute dell’Organo di Controllo sono decise dal Presidente dell’Organo stesso sentiti gli altri membri.
L’Organo di Controllo rende anche pareri consultivi in favore del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale sulla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari; pu altresì essere preventivamente interpellato circa modifiche o aggiunte allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione.
L’Organo di Controllo decide le controversie mediante l’arbitrato irrituale.
Art. 24
L’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel luogo e nell’orario scelto dallo stesso. La convocazione viene inviata tramite posta elettronica (PEC) a tutti i soci almeno 30 gg. prima della data prevista per la riunione. Su proposta del Presidente e previa delibera del CDN pu essere disposta una serie prefissata di adunanze delle Assemblee Nazionali.
Oltre che su impulso del Presidente, L’Assemblea Nazionale pu essere convocata su iniziativa di almeno 2/3 dei suoi componenti. In tal caso è necessario inviare la richiesta di convocazione debitamente sottoscritta, a mezzo di lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) presso la sede dell’Associazione, con espressamente evidenziato, a pena di nullità, l’ordine del giorno degli argomenti da discutere. Il Presidente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento fissa luogo, data ed ora dell’adunanza dell’Assemblea Nazionale.
La sede fissata per l’Assemblea dei soci è decisa dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e comunicata nell’avviso di convocazione.
L’assemblea, su decisione del CDN, potrà essere realizzata in presenza oppure online (non é ammessa la forma ibrida), al fine di permettere a tutti i soci presenti nella seduta, di votare.
In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita se partecipa la maggioranza dei soci aventi diritto. In mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione in cui l’assemblea è regolarmente costituita con qualunque numero dei soci presenti.
All’inizio della riunione, il Presidente Nazionale, o in sua assenza il Vicepresidente Nazionale o in assenza di entrambi il membro del Consiglio Direttivo più anziano, assume la carica di presidente dell’Assemblea Nazionale ed apre i lavori procedendo alla nomina del Segretario dell’Assemblea: il CDN propone un nominativo individuato tra i soci che non abbia già svolto incarico di Segretario nelle 2 precedenti sessioni e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Il Segretario, oltre a redigere il Verbale dell’Assemblea, provvede a registrare le presenze e le deleghe e a confrontarle con l’elenco dei soci predisposto dal Tesoriere Nazionale.
Prima dell’inizio dell’Assemblea ciascun socio è tenuto a consegnare al Segretario dell’Assemblea:
- copia della propria convocazione e documento di riconoscimento.
- eventuali deleghe ricevute con copia della convocazione dei soci deleganti.
Qualora sorgessero contestazioni circa l’assenza o l’incompletezza della documentazione di cui sopra o circa la validità della stessa, ogni decisione è rimessa all’insindacabile giudizio del Presidente.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante all’Assemblea; il socio esprime tanti voti quante le deleghe ricevute, oltre al proprio voto.
Il socio che, pur essendo in regola con il pagamento della quota, non è presente in elenco, può esservi iscritto se è in grado di produrre prova dell’avvenuto pagamento.
Al termine della registrazione si procederà alla verifica del quorum.
L’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice degli Associati che hanno diritto al voto. Qualora non possa validamente riunirsi per mancanza del numero legale, trascorso un giorno, l’Assemblea si riunisce validamente, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea Nazionale discute e delibera quanto previsto dall’ordine del giorno tempo per tempo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall’Art. 14 dello Statuto. L’AN discute e delibera anche i regolamenti complementari eventualmente promulgati del Consiglio Direttivo.
Oltre ai soci possono presenziare alle riunioni dell’Assemblea, su invito del Presidente e senza diritto di voto esperti o altri ospiti la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria.
Le delibere dell’Assemblea, che verranno conservate in un apposito Registro, sono redatte da segretario nominato di volta in volta che le sottoscrive unitamente al Presidente.
L’Assemblea pu delegare proprie funzioni o compiti al Consiglio Direttivo o al Presidente.
ART. 25
Rappresentanza all’Assemblea Nazionale
Il socio pu esprimere personalmente o per delega la dichiarazione di voto. Un associato non pu detenere più di due deleghe.
Le deleghe redatte su apposito documento previsto dalle direttive vigenti dovranno essere conferite tramite e-mail al Consiglio Direttivo, datate e sottoscritte. Chi è portatore di deleghe, all’atto della votazione, dovrà accertarsi che il Segretario dell’Assemblea Nazionale prenda nota del numero delle deleghe.
Sarà cura del socio delegante completare il modulo precompilato scaricabile dal sito dell’associazione e allegare ogni documento richiesto dallo stesso modulo e consegnarlo al socio delegato.
Sarà responsabilità del Segretario verificare, validare e/o respingere il diritto di voto tramite delega.
La non validazione della delega potrà essere dovuta alla:
1. mancanza di completezza delle informazioni richieste dal modulo stesso
2. dalla verifica che il delegatario abbia già ottenuto due deleghe a suo nome.
TITOLO V
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio sociale parte dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
I conseguenti adempimenti statutari relativi alla approvazione del rendiconto, con i documenti ad esso collegati, sono temporalmente connessi alla disposizione di cui sopra.
Art. 27
Patrimonio dell’Associazione
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla formazione del patrimonio associativo così come disciplinato dall’art. 7 dello Statuto.
Le entrate di cui l’Associazione dispone per il proprio funzionamento sono i fondi liquidi costituiti dalle entrate e sono da destinarsi alla copertura delle voci di spesa indicate nel bilancio annuale, secondo un piano dei conti predisposto dal Tesoriere e soggetto a modifiche a seconda delle esigenze di gestione, in sede di approvazione di bilancio.
Nel bilancio le voci saranno suddivise in:
1) spese ordinarie;
2) spese straordinarie.
Sono spese ordinarie quelle preventivate nel bilancio preventivo ossia tutte le spese cui l’associazione preventiva per l’anno in questione.
Sono spese straordinarie tutte quelle non preventivate dal bilancio preventivo.Per ogni esborso di fondi, il Tesoriere deve disporre del relativo giustificativo.
Esborsi per spese non previste in bilancio preventivo, o per importi eccedenti quelli approvati, richiedono: se si tratta di bilancio nazionale l’autorizzazione del Presidente Nazionale e successivamente la ratifica del Consiglio Direttivo;
Il Tesoriere provvederà a inserire dette spese nel bilancio consuntivo dandone specifica nella relazione al bilancio e citando la data della seduta del Consiglio Direttivo che le ha ratificate.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo patrimoniale residuo alla chiusura della liquidazione, non pu essere in alcun caso distribuito agli Associati.
L’eventuale passivo patrimoniale sarà estinto in parti uguali, da tutti gli Associati che risultino in quel momento iscritti all’Associazione.
Art. 28
Quota associativa
Il socio è tenuto al versamento della quota associativa deliberata tempo per tempo dal Consiglio Direttivo, come previsto nell’art. 7 dello Statuto e del Regolamento stesso.
Le quote associative vanno versate entro due mesi dalla comunicazione di perfezionamento del procedimento di iscrizione all’Associazione, mentre le quote associative di rinnovo annuale vanno corrisposte entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno.
Ai nuovi soci ammessi al primo appello sarà richiesto il pagamento del 75% della quota associativa annuale mentre ai nuovi soci ammessi al secondo appello sarà previsto il pagamento del 50% della quota associativa.
Art. 29
Erogazioni integrative
Per particolari ragioni connesse allo svolgimento della propria attività istituzionale ed a fronte di esigenze di bilancio, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, pu determinare erogazioni economiche a carico dei soci ulteriori rispetto alle quote associative annuali.
In ogni caso le erogazioni integrative non potranno essere maggiori rispetto al doppio della quota annuale.
L’Assemblea dei soci pu delegare al Consiglio Direttivo la decisione di istituire l’erogazione integrativa così come la sua quantificazione.
Art. 30
Modalità di versamento
Le modalità di versamento della quota associativa, così come delle erogazioni integrative sono determinate nei limiti e nell’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
COMMISSIONE ESAMINATRICE NAZIONALE
Art. 31
Prova d'idoneità professionale
Il possesso dei titoli richiesti, unitamente alla decisione della Commissione Esaminatrice Nazionale, permette l’accesso alla prova di idoneità professionale. Le modalità di svolgimento di tale prova sono definite dal Regolamento Ammissioni e sono comunicate ai candidati al momento dell’ammissione. E’ cura della Commissione Esaminatrice informare contestualmente il Consiglio Direttivo.La prova di idoneità, pubblica, si svolgerà in due sessioni annuali.
La prova si intende superata se il candidato avrà dimostrato di possedere gli standard qualitativi professionali. L’avvenuto o mancato superamento della prova sarà espresso da un giudizio complessivo di AMMISSIONE o NON AMMISSIONE e relativa categoria (Junior o Ordinario) all’Associazione. I candidati che non superino la prova non possono reiterare l’esame alla sessione successiva, ma a quella ancora seguente. Nell’eventualità eccezionale in cui in un anno non vengano svolte due sessioni i candidati respinti possono presentarsi alla prima sessione indetta.
I nominativi dei candidati che hanno superato la prova di ammissione verranno pubblicati secondo le forme d’uso.
I candidati non ammessi sono tutelati dalle norme vigenti riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali.
L’iscrizione pu essere fatta ad una sola associazione di categoria, l’inosservanza di questa regola annullerà automaticamente la prova di idoneità.
Art. 32
Composizione della Commissione Esaminatrice Nazionale
Il Consiglio Direttivo nomina, ogni anno, tra i soci iscritti, preferibilmente provenienti da regioni diverse, con esperienze di insegnamento e/o di formazione continua, una rosa di nomi da un minimo di 5 ad un massimo di 12, la cui lista proposta dovrà essere proposta all’Assemblea Nazionale per l’approvazione e/o modifica della stessa.
Sarà compito del CDN selezionare i membri, cui presenzierà la Commissione Esaminatrice Nazionale.
La Commissione Esaminatrice Nazionale è di regola composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di avvalersi, in caso di particolari necessità di esperti esterni.Alle prove di idoneità partecipa anche il Presidente Nazionale, in rappresentanza dell’Associazione, ma senza diritto di voto.
La Commissione Esaminatrice elabora i criteri e la quantità dei crediti formativi e gli eventuali interventi da attuare nel caso di mancato conseguimento dei crediti richiesti come specificato nel Regolamento Ammissioni.
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale. Il coordinatore o referente della Commissione Esaminatrice Nazionale svolge attività di raccordo e organizzazione dei lavori della Commissione ed è individuato come responsabile dell’area formazione del CDN e non ha diritto di voto nella Commissione Esaminatrice.
Nella fattispecie: riceve dalla Presidenza, tramite il referente, le modalità di ammissione della prova d’arte; convoca le riunioni della Commissione. Detta Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. Rilascia certificazione scritta degli esiti delle prove d’esame dei singoli candidati. Questa certificazione attesta l’idoneità all’iscrizione all’Associazione in caso di esito positivo, nella situazione contraria costituisce titolo per il ricorso.
La Commissione deve stilare il verbale delle prove di idoneità.
Per i fondi necessari al funzionamento della Commissione Esaminatrice verrà inserita al bilancio un’apposita voce.
La Commissione Esaminatrice, in quanto nominata dal CDN, è tenuta a seguirne le linee guida regolamentate nel Regolamento Ammissioni.
La Commissione fornirà al Tesoriere Nazionale una previsione di spesa comprendente anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni preparatorie. La Commissione Esaminatrice potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Tesoriere e del Consiglio Direttivo, solo per valido e comprovato motivo.
Aggiornato 07/11/2025