Statuto
TITOLO I
Articolo 1
L’associazione Docenti LIS, denominata DOCLIS, è un'associazione professionale di categoria, culturale, indipendente, senza scopo di lucro e persegue i suoi scopi nella piena e convinta adesione ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.L'associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua attività si uniforma ai principi di democraticità interna e di elettività delle cariche associative.L’associazione DOCLIS rappresenta il corpo di docenti, insegnanti, educatori, formatori e tutti gli altri ruoli che operano nell’ambito professionale utilizzando la LIS.L'associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dai regolamenti di attuazione dello stesso. L'associazione è stata costituita a Roma il 7 luglio 2021, con atto costitutivo successivamente depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Biella.
Articolo 2
L’associazione ha sede legale a Roma. Potranno comunque essere costituite una o più sedi operative in Italia secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione del presente statuto.
TITOLO II
Articolo 3
L'associazione DOCLIS persegue i seguenti scopi:
A. elevare e mantenere alti gli standard qualitativi del docente LIS sotto l’aspetto etico, didattico, metodologico e professionale;
B. promuovere e sostenere iniziative legislative volte al riconoscimento di uno stato giuridico e alla tutela del docente di LIS come professionista;
C. promuovere l’immagine e la consapevolezza del ruolo sociale, culturale ed economico del docente di LIS presso la committenza e le istituzioni, anche tramite la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti la professione;
D. tutelare gli interessi economici, professionali e giuridici dei propri soci sempre nel rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro;
E. valorizzare l’aspetto etico tra i soci attraverso il Codice Deontologico per garantire parità di diritti e comportamenti consoni al ruolo professionale;
F. elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard sulle migliori prassi professionali dei docenti di LIS;
G. ricercare e perseguire, anche in collaborazione con gli organi legislativi ed esecutivi, le Organizzazioni Sindacali, le altre associazioni di categoria, gli Istituti di Ricerca, le Università, gli Enti locali e gli Enti Culturali italiani e stranieri, le condizioni ottimali di professionalità dei docenti di LIS.
Articolo 4
L’associazione DOCLIS per il perseguimento degli scopi si impegna ad esercitare le sotto elencate attività:
A. promuovere, curare ed incrementare attività di studio, di ricerca, di scambi culturali, convegni nazionali ed internazionali sull’insegnamento della LIS e delle altre lingue dei segni con gli organismi nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità;
B. istituire e favorire scambi e di ospitalità fra docenti italiani e stranieri e di incoraggiare e promuovere l’istituzione di borse di studio per soggiorni all’estero;
C. promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dei docenti di LIS e il rispetto della deontologia professionale;
D. promuovere l’attuazione dei più idonei percorsi formativi per le diverse figure professionali nel campo dell’insegnamento, anche tramite le valutazioni, i monitoraggi e/o i tutoraggi;
E. rilasciare ai propri soci un documento comprovante, il possesso dei requisiti professionali, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale, con la precisazione di un limite temporale di validità;
F. promuovere tutte le iniziative atte a migliorare la preparazione dei docenti di LIS sia sul piano culturale sia su quello metodologico e didattico nelle scuole e istituti di ogni ordine e nelle università, collaborando con altre associazioni o centri di studio;
G. rappresentare tutti i docenti sotto l’aspetto politico, legislativo e professionale presso le Istituzioni private e pubbliche.
TITOLO III
Articolo 5
L’Associazione DOCLIS si compone di soci ordinari, junior e onorari.I soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e sono intervenuti all’atto costitutivo diventeranno soci ordinari di diritto.All’atto della domanda di iscrizione, gli aspiranti soci dovranno presentare una documentazione che attesti i loro titoli, la loro preparazione e le loro attività professionali.
SOCI ORDINARI
Sono persone fisiche che esercitano la professione di docenza che hanno superato la procedura di qualificazione per titoli, esperienza ed esami della Commissione Esaminatrice Nazionale, come previsto dal regolamento interno.
SOCI JUNIOR
Sono persone fisiche che abbiano svolto un ciclo di studi completo in docenza, anche se privi di esperienza professionale e hanno ottenuto il parere positivo della Commissione Esaminatrice Nazionale, come previsto dal regolamento interno.
SOCI ONORARI
Possono essere ammesse a questa categoria persone fisiche (gli ex associati ordinari o personaggi di spicco nella comunità Sorda e nella Società) che abbiano dato un contributo determinante nel campo di docenza o che abbiano sostenuto l’associazione DOCLIS moralmente o materialmente, previo iter di riconoscimento previsto nel Regolamento interno.Ai fini di una corretta comunicazione e trasparenza, per quanto non previsto nel presente Statuto, i diritti e doveri di tutti i soci sono meglio specificati nel Regolamento interno che l’associazione evidenzia in modo differenziato le tre categorie di soci.
Articolo 6
Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice di Etica Professionale, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi dell’associazione.L'associarsi all’associazione DOCLIS è incompatibile con l’essere associato ad altra associazione di categoria analoga.
Articolo 7
Per la prima iscrizione occorre aver superato il colloquio selettivo organizzato secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento interno.
Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilito dal Consiglio Nazionale entro fine febbraio di ogni anno alla sede di appartenenza. L’esercizio dei diritti e dei doveri sociali spetta ai soci in regola con la quota associativa.
La qualità di associato cessa per:
A. scioglimento dell’associazione;
B. indegnità o inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari;
C. dimissioni volontarie;
D. decesso.
Articolo 8
Tutti i Soci hanno il diritto di:
A. promuovere e/o partecipare alle attività previste dallo Statuto e organizzate sia a livello locale sia nazionale;
B. proporsi a far parte di Commissioni e gruppi di studio o ricerca costituiti in seno all’Associazione;
Tutti i Soci hanno il dovere di:
A. osservare le norme statutarie e le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
B. curare costantemente il proprio aggiornamento professionale;
C. far conoscere l’Associazione, i suoi obiettivi e le sue attività ad altri colleghi;
D. promuovere lo sviluppo dell’Associazione, sia a livello locale sia nazionale, presentando nuovi Soci e favorendo la costituzione di nuove Sezioni.
TITOLO IV
Articolo 9
Sono organi amministrativi centrali dell’associazione:A. il Congresso Nazionale;
B. il Presidente Nazionale;
C. il Consiglio Direttivo;
D. l’Organo di Controllo;
E. l’Assemblea Nazionale.
Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale.
Articolo 10
Il Congresso Nazionale si compone di tutti gli associati. Esso elegge gli organi dell’associazione ed è convocato in via ordinaria ogni quattro anni. Può essere convocato in via straordinaria secondo le norme del regolamento su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e/o quando ne facciano richiesta i due terzi dei soci ordinari.
Spetta al Congresso Nazionale:
A. stabilire le direttive dell’Associazione sul piano associativo e professionale;
B. discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto;
C. eleggere il Presidente Nazionale;
D. eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 11
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’associazione a tutti gli effetti di legge. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, e ratifica tutte le disposizioni amministrative ed organizzative inerenti al funzionamento dell’associazione.In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Nazionale il quale esercita le funzioni di Presidente anche in caso di vacanza della carica.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da tre a sette membri a seconda quanto previsto nel Regolamento Nazionale. Di esso fanno parte il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale e gli eventuali Consiglieri Nazionali.
Dura in carica quattro anni; si riunisce almeno tre volte l'anno, secondo le modalità previste nel Regolamento.Il Consiglio Direttivo Nazionale attua le linee guida dell’associazione e ne promuove le attività secondo lo spirito del Congresso Nazionale.Il Consiglio provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione, ratifica l’esito della commissione esaminatrice nazionale nel merito dell’iscrizione dei nuovi soci.
Il Tesoriere Nazionale provvede all’amministrazione delle entrate e delle uscite e del patrimonio secondo le modalità operative previste nel Regolamento interno, prepara annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 13
L’Organo di Controllo, monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e dev’essere scelto fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L’Organo di Controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Articolo 14
L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci oltre ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, tra cui il Presidente Nazionale che lo presiede; si riunisce almeno due volte all’anno di cui una entro il dì 30 (trenta) giugno.L’Assemblea Nazionale esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere Nazionale.Discute e delibera le modifiche del Regolamento interno e del Codice Deontologico.L’Assemblea Nazionale vigila che le linee guida siano correttamente attuate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
TITOLO V
Articolo 15
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno; Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere conclusa la procedura di approvazione del bilancio consuntivo secondo le modalità previste dal regolamento interno. Le modalità di gestione dei fondi e del patrimonio dell’associazione sono stabilite nel Regolamento Interno.
Articolo 16
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
TITOLO VI
Articolo 17
La trasformazione e lo scioglimento dell’associazione devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.Il Congresso Nazionale nominerà un Collegio di tre Liquidatori e delibererà sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali, ovvero sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire la passività.
TITOLO VII
Articolo 18
Per raggiungere i scopi e gli obiettivi associativi Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina personale tecnico professionale o costituisce commissioni specifiche, compresa la Commissione Esaminatrice Nazionale.
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno ed alle Norme vigenti relative la professione.Il Regolamento Interno dovrà essere approvato dall’Assemblea Nazionale.